Sui box auto 
è dovuta la Tarsu

L’esenzione dal pagamento della Tarsu per insussistenza del relativo presupposto, ovvero dell’idoneità dell’immobile a produrre rifiuti, opera soltanto se ciò sia provato dal contribuente attraverso elementi oggettivi, stabilmente riconducibili alla natura del bene, e che non possono riguardare le modalità di utilizzazione dei locali. È ciò che ha stabilito la Ctr della Lombardia con la sentenza n. 24/2020 emessa dalla sezione prima. La vertenza nasceva dalla contestazione, da parte di una società esercente attività di vendita e noleggio di aree destinate al parcheggio di autoveicoli, di un accertamento Tarsu emesso dal comune di Vimodrone che recuperava il tributo locale su diversi box auto utilizzati dalla ricorrente e destinati alla vendita. In primo grado la commissione milanese accoglieva il ricorso, ritenendo che l’immobile assoggettato fosse destinato alla vendita e che la società ne avesse provato la non utilizzabilità e, dunque, la inidoneità alla produzione di rifiuti. Il comune resistente impugnava detta sentenza insistendo, invece, per la pacifica sussistenza del presupposto impositivo, erroneamente escluso dai giudici di prime cure. L’oggetto della ripresa fiscale comunale erano appunto i box auto che, essendo destinati a rivendita, la società riteneva non dovessero scontare il relativo tributo soprattutto alla luce del fatto che non vi era un utilizzo tale di quelle aree che fosse in grado di produrne rifiuti. Di diverso avviso, è stata, tuttavia, la Ctr, che ha accolto il gravame del comune: la stessa ha infatti ricordato che, posto che l’assoggettamento opera a fronte del sussistere dei presupposti previsti ex art. 62, dlgs n. 507/1993, spetta invece al contribuente che ritenga di esserne esente provare l’impossibilità di produzione di rifiuti da parte del bene. Tale impossibilità, tuttavia, come stabilito anche dalla Cassazione (Cass. n. 19720/2010), deve «dipendere dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale e oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area e il locale siano stabilmente (…) insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti». Pertanto, nel caso di specie, né le modalità di utilizzazione e né la natura dei locali adibiti a box auto potevano far propendere i giudici per il riconoscimento dell’esenzione posto che, da un lato, a nulla rilevava che gli stessi fossero destinati alla vendita, e che, dall’altro, quelle aree erano comunque a disposizione di un utilizzatore e da ciò mostravano senz’altro idoneità alla produzione di rifiuti.
Nicola Fuoco
Con sentenza depositata il 18/12/2017 la Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla società Parcheggi (…) srl avverso l’avviso di accertamento Tarsu emesso dal comune di Vimodrone, per l’anno 2000, relativo a box destinati alla vendita. (…) Il comune di Vimodrone impugna la sentenza (…)
Il ricorso è fondato. In terna di Tarsu, ai sensi dell’art. 62, comma 3, dlgs 15 novembre 1993, n. 507, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n.18054 del 2016).
In tale materia, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015).
L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. (…)
Nella fattispecie l’area del sottosuolo, adibita a box, non è esente da tassazione, posto che l’esimente costituita dall’inidoneità alla produzione di rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei rifiuti.
Deve trattarsi di impossibilità di produrre rifiuti dipendente dalla natura stessa dei locali o dalle condizioni di materiale e oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area o il locale siano stabilmente, cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati alla produzione di rifiuti.
Non sono, quindi, ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti, laddove, nella specie, la destinazione alla vendita dei box non è una causa di esenzione dal pagamento del tributo, in quanto le aree a ciò utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequentate o frequentabili da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva (Cass. n. 22124 del 2017; Cass. n. 14770 del 2000; Cass. n. 5047 del 2015).
Va, conseguentemente, accolto l’appello e in riforma dell’impugnata sentenza rigettato l’originario ricorso della società. (…)